Nel nuovo decreto legge dedicato all’attuazione del PNRR, oggi (27 ottobre) in Consiglio dei ministri, il governo ha previsto uno stanziamento a step per le aziende del turismo che investono in determinati ambiti e servizi, come la digitalizzazione, la tenuta antisismica e l’efficientamento energetico.
“Si preferisce infatti procedere esattamente all’opposto, favorendo la costituzione di numerosissimi fondi di solidarietà bilaterale, di natura privatistica quindi ciascuno con le proprie regole e le proprie tempistiche di erogazione dell’ammortizzatore. La riforma contiene alcuni punti buoni e interessanti, ma si tratta comunque di un’occasione persa, dovevano essere finalmente previste regole chiare e uniformi per tutti i settori, mentre adesso il rischio concreto è quello di creare aziende di serie A e serie B”. Questo il primo commento di
La base iniziale del contributo, a fondo perduto, è di 40 mila euro per soggetto beneficiario, che possono aumentare fino a 100 mila euro. Il contributo, comunque, non può essere superiore al 50% dei costi dell’investimento. Previsto anche un credito di imposta in compensazione per l’80% delle spese sostenute, che può sommarsi al fondo perduto concesso.
Ai 40 mila euro, inoltre, possono aggiungersi fino a 30 mila euro nel caso in cui l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento.
Fino ad altri 20 mila euro, sempre a fondo perduto, possono essere concessi all’impresa a prevalenza femminile o giovanile (vedi art. 53 del Dlgs 198/2006).
Infine, fino a ulteriori 10 mila euro possono essere concessi alle imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto sarà erogato al soggetto beneficiario in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, ma c’è la possibilità (dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa), di richiedere il 30% in anticipo.
Il decreto di attuazione del PNRR prevede che la doppia misura fondo perduto / credito d’imposta qua enunciata sia riconosciuta alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica (vedi legge 96/2006), alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire:
– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 13/1989 e al DPR 503/1996;
– interventi edilizi come previsti dal DPR 380/2001;
– realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, come da art. 3 legge 323/2000;
– spese per la digitalizzazione come previste dalla legge 106/2014.